Prescrizione del bollo auto: dopo quanti anni non è più dovuto?

Il bollo auto è una tassa regionale dovuta dal proprietario di un veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Tuttavia, il diritto della Regione di richiederne il pagamento non è illimitato nel tempo.

Anche per il bollo auto, infatti, opera l’istituto della prescrizione: trascorso un determinato periodo senza che il contribuente riceva validi atti interruttivi il credito tributario si estingue e non può più essere richiesto.

Dopo quanti anni si prescrive il bollo auto?

Il bollo auto si prescrive in tre anni.

La legge stabilisce che “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute (…) si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.

Il termine decorre dalla scadenza prevista per il pagamento del tributo e non dalla data in cui l’Amministrazione procede al recupero.

La prescrizione può essere interrotta?

Sì, ma solo attraverso atti validamente notificati al contribuente.

Non è sufficiente che l’ente abbia semplicemente formato una cartella di pagamento o abbia iscritto il tributo a ruolo: tali attività, infatti, costituiscono atti interni dell’Amministrazione e non producono effetti nei confronti del contribuente se non vengono portate a sua conoscenza mediante una regolare notificazione.

Spetta quindi all’ente impositore o all’agente della riscossione dimostrare che gli atti interruttivi siano stati effettivamente notificati.

Tra gli atti che possono interrompere la prescrizione rientrano gli avvisi di accertamento, le cartelle di pagamento regolarmente notificate, le intimazioni di pagamento e altri atti idonei previsti dalla normativa.

Cosa succede se l’Amministrazione non prova le notifiche?

In caso di contestazione da parte del contribuente non è sufficiente produrre un semplice estratto di ruolo o un riepilogo delle somme richieste. L’Amministrazione deve dimostrare l’esistenza e la regolare notificazione degli atti che avrebbero interrotto la prescrizione.

In mancanza di tale prova il contribuente può contestare la legittimità della richiesta di pagamento e chiedere l’annullamento degli atti successivi, compreso l’eventuale preavviso di fermo amministrativo.

Attenzione agli estratti di cartella incompleti.

Talvolta gli atti inviati dall’agente della riscossione riportano informazioni insufficienti per comprendere la reale origine del debito.

Ad esempio, un estratto privo di elementi essenziali come l’indicazione del veicolo cui il bollo si riferisce, può rendere difficile per il contribuente verificare la correttezza della pretesa e predisporre un’adeguata difesa.

La richiesta di pagamento deve infatti consentire al contribuente di conoscere con chiarezza il motivo della pretesa e gli elementi necessari per contestarla.

Conclusioni.

La prescrizione del bollo auto rappresenta una tutela importante per il contribuente.

Il termine ordinario è di tre anni, ma la verifica non deve limitarsi alla data della cartella: occorre ricostruire l’intera storia del credito verificando tutte le notifiche intervenute e l’eventuale decorso di ulteriori periodi prescrizionali successivi.

Un preavviso di fermo amministrativo relativo a bolli auto arretrati non deve quindi essere automaticamente considerato dovuto. Prima di procedere al pagamento è opportuno verificare se il credito sia ancora esigibile o se sia ormai prescritto.


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