La morte per fatto illecito fa presumere una sofferenza morale in capo ai familiari della vittima. 

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia (n. 16895 del 24/06/2025), rileva il principio secondo il quale la morte di una persona causata da fatto illecito fa presumere da sola una conseguente sofferenza morale in capo ai membri della famiglia “originaria”, come genitori e fratelli, e in capo a quella c.d. “successiva”, ovvero coniuge e figli della vittima. 

Da ciò ne deriva una naturale presunzione legale di danno non patrimoniale per i familiari della vittima stessa. 

Per quanto riguarda il danno dinamico relazionale, invece, la questione appare differente. Questo tipo di danno si riferisce all’impatto negativo che un dato evento lesivo (come la morte, nel caso in questione) ha sulla vita sociale di una persona. È un danno che va oltre rispetto a quello morale ed impatta la vita del soggetto (ad esempio una compromissione nell’interazione con gli altri, una difficoltà nel compiere azioni che prima dell’evento erano semplici). L’ammontare del risarcimento di questo danno, essendo strettamente legato all’intensità e alla concretezza della relazione affettiva, necessita una dettagliata analisi nelle interazioni tra la vittima e i familiari. 

Per tale motivo il giudice di merito, al fine della quantificazione complessiva della liquidazione, sarà tenuto a valutare qualsiasi prova fornita dal danneggiato all’interno del giudizio in relazione alla dimostrazione dell’intensità del rapporto affettivo.   

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